Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea, sono conferite, nel corso dell'esperienza professionale del magistrato, una sola volta per la durata di cinque anni e non sono rinnovabili in alcun altro incarico direttivo».