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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.24. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2022  [ apri ]
10.24.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   1) al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 1:

    1) al comma 1, dopo le parole: «per i quali,» sono inserite le seguenti: «in ragione dello stanziamento deliberato»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.»;

   a-ter) all'articolo 3:

    1) al comma 1, le parole: «con cadenza di norma annuale» sono soppresse;

    2) al comma 2, dopo le parole: «il concorso» sono inserite le seguenti: «, fermo il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno» e dopo le parole «numero dei posti» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis».

   2) dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

   «6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

   a) le misure organizzative dell'ufficio, che tengano conto dei criteri di priorità indicati dalla legge per la trattazione dei procedimenti, nonché del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili;

   b) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;

   c) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

   d) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

   e) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

   f) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane non ne consenta la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni.

   7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentito il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.».

Il Governo