Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «I predetti limiti temporali non si applicano ai magistrati che ricoprono posizioni di fuori ruolo presso gli organi di governo italiani o le Istituzioni dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), del Consiglio d'Europa, e delle Corti o organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati, ovvero nello Stato presso cui è istituito un posto da magistrato di collegamento».