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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
1.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1 è premesso il seguente:

   «Art. 01. – (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intendono per:

   a) “componenti togati” i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie eletti dalla magistratura ordinaria fra quelli candidati ad entrare a far parte del Consiglio superiore della magistratura;

   b) “componenti non togati” i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio della professione eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere fra quelli candidati ad entrare a far parte del Consiglio superiore della magistratura;

   c) “candidati” coloro che sono stati selezionati mediante sorteggio tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 7»;

   b) all'articolo 1:

    1) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti togati e da otto componenti non togati»;

    2) al secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   c) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto dal vicepresidente, che lo presiede, da tre componenti togati e da un componente non togato»;

   d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

   «Art. 3. – (Commissioni)1. Ogni otto mesi, il Presidente del Consiglio superiore nomina, in base al principio di rotazione, le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, terzo comma, assicurando, nell'arco del quadriennio, la presenza di ciascuno dei componenti del Consiglio in almeno sei diverse Commissioni, tra quelle non permanenti.
   2. Ogni otto mesi i componenti delle Commissioni sono integralmente rinnovati.
   3. Ciascun componente non può far parte della medesima Commissione per più di due volte, comunque non consecutive»;

   e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

   «Art. 4. – (Composizione della sezione disciplinare)1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da otto componenti effettivi e da sei supplenti.
   2. I componenti effettivi sono quattro componenti togati e quattro componenti non togati.
   3. I componenti supplenti sono tre componenti togati e tre componenti non togati.
   4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto e presiede la sezione disciplinare. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.
   5. La vicepresidenza della sezione disciplinare spetta al membro effettivo togato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria la vicepresidenza spetta al più anziano per età.
   6. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate da un componente togato scelto, in base al principio di rotazione, dal vicepresidente del Consiglio superiore»;

   f) al primo comma dell'articolo 5, la parola: «magistrati» è sostituita dalle seguenti: «componenti togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   g) all'articolo 6:

    1) il primo comma è sostituito dal seguente: «In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il presidente della sezione disciplinare è sostituito dal vicepresidente. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria»;

    2) il secondo, il terzo e il quarto comma sono abrogati;

   h) al quarto comma dell'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte dei conti ha il potere di svolgere il controllo sulla gestione delle spese durante l'anno finanziario e di giudicare l'eventuale sussistenza di una responsabilità amministrativa e contabile»;

   i) al terzo comma dell'articolo 11 le parole: «eletti dai magistrati» sono sostituite dalla seguente: «togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   l) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

   «Art. 18. – (Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore della magistratura)1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura:

   a) fissa con decreto la data del sorteggio di cui all'articolo 21 e ne dirige le operazioni;

   b) indice le elezioni dei componenti togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

   c) richiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti non togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

   d) provvede alla nomina dei componenti togati e non togati del Consiglio risultati eletti;

   e) convoca e presiede il Consiglio superiore;

   f) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge»;

   m) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

   «Art. 20. – (Attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura)1. Il Consiglio superiore della magistratura:

   a) decide sui reclami attinenti al sorteggio e alle elezioni;

   b) verifica i titoli di ammissione dei componenti togati eletti;

   c) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti non togati eletti e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere;

   d) elegge il vicepresidente e i membri del Consiglio di presidenza;

   e) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;

   f) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, secondo comma;

   g) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;

   h) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio»;

   n) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

   «Art. 21. – (Operazioni di sorteggio)1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
   2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due membri togati e due membri non togati e presieduta dal più anziano di età.
   3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1.
   4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.
   5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.
   6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del comma 7 e che possiedono i requisiti di cui agli articoli 22 e 23.
   7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteggio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.
   8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

   a) cento magistrati, ottanta candidati e venti riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

    1) otto magistrati, cinque candidati e tre riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

    2) trentadue magistrati, venticinque candidati e sette riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

    3) sessanta magistrati, cinquanta candidati e dieci riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

   b) quaranta candidati e dieci riserve, per l'elezione dei componenti non togati.

   9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.
   10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8»;

   o) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

   «Art. 21-bis. – (Convocazione dei corpi elettorali)1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.
   2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere.
   3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.
   4. Nel sito internet del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i curriculum vitae aggiornati dei candidati»;

   p) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

   «Art. 22. – (Componenti non togati)1. L'individuazione degli otto componenti non togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione alla quale partecipano i quaranta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera b), tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati aventi quindici anni di esercizio professionale.
   2. L'elezione dei componenti non togati del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.
   3. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista dal comma 2.
   4. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti»;

   q) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

   «Art. 23. – (Componenti togati)1. L'individuazione dei sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera a), tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.
   2. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
   3. L'elezione è effettuata:

   a) in un collegio unico nazionale, per un magistrato che esercita le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

   c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

   r) dopo l'articolo 23-bis è aggiunto il seguente:

   «Art. 23-ter. – (Membri sostituti del Consiglio superiore della magistratura) – 1.Ai sedici membri effettivi togati del Consiglio superiore della magistratura si affiancano ulteriori otto membri sostituti.
   2. I membri sostituti sono individuati fra i candidati non eletti appartenenti alle rispettive categorie in base al numero di preferenze riportate in sede di elezione. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria è nominato membro sostituto colui che vanta maggiore anzianità di servizio»;

   s) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Non possono concorrere alle elezioni:

   a) i magistrati che al momento delle operazioni di sorteggio non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 19;

   b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento del sorteggio non abbiano compiuto almeno cinque anni di anzianità nella qualifica;

   c) i magistrati che al momento del sorteggio abbiano subìto una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita un'altra sanzione disciplinare;

   d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio;

   e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio»;

   t) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   «Art. 25. – (Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione)1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
   3. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 3, è immediatamente pubblicato nel Notiziario ufficiale del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
   4. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
   5. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
   6. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
   7. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, votano presso il seggio del tribunale di Roma.
   8. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.
   9. Ultimate le operazioni elettorali, l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, dopo aver accertato che l'eletto eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 3, lettere a), b) o c), ne convalida l'elezione.
   10. Contro il provvedimento di mancata convalida dell'elezione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso»;

   u) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

   «Art. 29-bis. – (Impugnazioni)1. Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio superiore della magistratura è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale. Si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

   v) all'articolo 33:

    1) al secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

    2) al terzo comma, le parole: «designato dal Parlamento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «non togato», le parole: «designati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati» e le parole: «colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità» sono soppresse;

    3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Chi ha ricoperto la carica di componente del Consiglio superiore della magistratura non può essere candidato alle elezioni politiche, regionali e provinciali né alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per i successivi dieci anni decorrenti dalla cessazione della carica»;

   z) dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente: «Art. 33-bis. – (Ineleggibilità)1. Sono ineleggibili al Consiglio superiore della magistratura i membri delle Camere, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo. Sono altresì ineleggibili coloro che, negli ultimi otto anni, abbiano ricoperto una delle cariche di cui al primo periodo e coloro che siano stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa»;

   aa) all'articolo 36, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «non togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono soppresse;

   bb) all'articolo 37, il settimo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti togati e non togati del Consiglio superiore della magistratura, si procede alla loro sostituzione con i membri sostituti individuati ai sensi dell'articolo 23-ter»;

   cc) l'articolo 39 è sostituito dal seguente: «Art. 39. – (Sostituzione dei componenti togati)1. Il componente togato che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito da uno dei membri sostituti individuati ai sensi dell'articolo 23-bis, appartenente della medesima categoria che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio.

  2. Il componente sostituto deve confermare la sua disponibilità a ricoprire la carica entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della relativa nomina.
  3. In mancanza di sostituti disponibili, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti»;

   dd) all'articolo 40:

    1) al secondo e terzo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

    2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Ai componenti che risiedono fuori Roma è attribuita l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità è determinata dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 41.