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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.22. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
1.22.

  Al comma 1, lettera b), alla parola: razionalizzazione premettere le seguenti: composizione e.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 1:

    al comma 1, lettera c), sopprimere, in fine, le seguenti parole: dei laureati in giurisprudenza;

    al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta;

   all'articolo 3:

    al comma 1, lettera a):

     sopprimere le parole: di assistere;

     sostituire le parole: delle competenze con le seguenti: di tutte le competenze;

     sopprimere le parole da: di cui, rispettivamente fino alla fine della lettera;

    al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

   a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

    1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

    4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

   a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia soppresso;

   a-quinquies) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di professionalità «più che positivo», da attribuirsi quando la valutazione evidenzi capacità particolarmente apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 7 e 8 corrispondono ad un giudizio di professionalità «positivo», da attribuirsi quando la valutazione risulti sufficiente o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità «non positivo» e il voto 5 corrisponde ad un giudizio di professionalità «negativo», secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9;

    al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: statistiche comparate aggiungere le seguenti: , anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio

    alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: della composizione e;

   all'articolo 4:

    al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno otto anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a quarantacinque anni;

   a-bis) prevedere che il concorso speciale di cui alla lettera a) venga bandito contestualmente a quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un terzo di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo;

   a-ter) prevedere che, ai soli effetti economici, ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a), sia attribuito il superamento della terza valutazione di professionalità sin dall'inizio del tirocinio;

   a-quater) prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la terza valutazione di professionalità;

   a-quinquies) prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno sedici anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a cinquantacinque anni;

   a-sexies) prevedere che il concorso speciale di cui alla lettera a-quinquies) venga bandito contestualmente a quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un quinto di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo;

   a-septies) prevedere che, ai soli effetti economici, ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a-quinquies), sia attribuito il superamento della quinta valutazione di professionalità sin dall'inizio del tirocinio;

   a-opties) prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a-quinquies), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la quinta valutazione di professionalità;

   a-novies) prevedere che ai concorsi di cui alle lettere a) e a-quinquies) si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per magistrato ordinario, tenendo conto della precedente esperienza dei candidati;

   a-decies) prevedere che coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi speciali per l'ammissione in magistratura, non possano essere ammessi ad altri concorsi speciali in magistratura;

   a-undecies) prevedere che al tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui alle lettere a) e a-quinquies) si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, tenendo conto della precedente esperienza professionale maturata dal tirocinante;

   a-duodecies) prevedere la circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede ai magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui alle lettere a) e a-quinquies) non possa coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del Tribunale nel quale essi abbiano esercitato la professione forense;

   a-terdecies) prevedere che ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alle lettere a) e a-quinquies) sia attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale previsto per gli altri magistrati ordinari;

   a-quaterdecies) prevedere che per il periodo di pregressa attività forense si applichino le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato;

    al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dalla lettera a) con le seguenti: dalle lettere da a) a a-quaterdecies);

    al comma 1, lettera c):

     sostituire le parole: dalla lettera a) con le seguenti: dalle lettere da a) a a-quaterdecies);

     dopo le parole: anche in sede decentrata, aggiungere le seguenti: in coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense, scuole di formazione superiore congiunta,

    sostituire, la rubrica con la seguente: Accesso alla magistratura.