All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il soggetto che ha presentato denunzia o esposto a carico del magistrato ha facoltà di conoscere l'esito delle indagini compiute dai titolari dell'azione disciplinare, tenuti a esitare la richiesta entro il termine di ogni trenta dalla ricezione».