All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo il numero 1-bis) aggiungere il seguente:
1-ter) dopo la lettera v), è inserita la seguente:
«v-bis) l'emanazione, da parte di un Procuratore generale, di un atto motivato autorizzativo di una conferenza stampa o di un comunicata stampa in assenza dell'interesse pubblico;».