All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo il capoverso riferito alla lettera a), numero 2, aggiungere il seguente:
alla lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
2-bis) alla lettera gg), dopo le parole: «grave ed inescusabile;» sono aggiunte le seguenti: «l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale. A tal fine, l'ordinanza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza;».