All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 2, comma 1 lettera v) del decreto legislativo 23 febbraio 2009, n. 109 come modificato dalla presente legge, il Governo è delegato a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, ripristinando il divieto di pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare.