All'emendamento del Governo 9.43, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)
1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;
c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «non può essere chiamato in causa ma» sono soppresse;
d) all'articolo 16, comma 4, le parole: «in sede di rivalsa,» sono soppresse;
e) all'articolo 16, comma 5, le parole: «di rivalsa ai sensi dell'articolo 8» sono soppresse.