All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.
(Modifiche alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 in materia di indennità speciale)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa», sono soppresse.