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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.8.1.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.8.1.11.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Art. 8-bis, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.
(Nomina)

   1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, quattro scelti dal Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.
   2. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.
   3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina».

em. 8.1.