All'emendamento 7.5 del Governo, dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:
b-quater) all'articolo 19, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«La ricorrenza delle incompatibilità di sede, disciplinata dall'articolo 18 e dal presente articolo, è sempre sussistente e non ammette deroghe nei casi di svolgimento di funzioni direttive di merito.».