All'emendamento 7.5 del Governo, alla lettera b-bis) premettere la seguente:
b.1) all'articolo 18, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente».
Conseguentemente:
alla lettera b-bis), dopo le parole: La ricorrenza in concreto della incompatibilità di sede è verificata aggiungere le seguenti: anche in relazione alla professione di dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente,;
dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
b-bis.1) all'articolo 18, secondo comma, lettera a), le parole: «della professione forense» sono sostituite dalle seguenti: «delle professioni di cui al comma precedente» e le parole: «una porzione minore della professione forense» sono sostituite dalle seguenti: «una porzione minore della professione».