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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.4.13.49. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.4.13.49.
irricevibile

  All'emendamento 4.13, parte conseguenziale, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-ter.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il decreto legislativo recante modifica della disciplina dei criteri di attribuzioni e passaggio di funzioni dei magistrati ordinari, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1) che il parere del consiglio giudiziario rilasciato al CSM al fine di disporre assegnazione e passaggio di funzione sia vincolante. Al detto parere sia espressamente acclusa una valutazione della componente dell'avvocatura i cui membri del consiglio giudiziario devono prendere parte alla votazione del detto parere.

    2) il passaggio di cui al comma 3 di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sia limitato ad un numero non superiore a due nell'intera carriera a distanza di un tempo congruo e non inferiore a 10 anni e motivato da esigenze non esclusivamente dipendente dalla richiesta dell'interessato ma confacente al miglior impiego delle risorse professionali della magistratura e sulla base delle attitudini, dell'anzianità di servizio. Che inoltre le osservazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia sempre richiesto da parte del presidente di Corte d'Appello o dal Procuratore generale presso la stessa Corte.

em. 4.13.