All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) ridurre il numero massimo di magistrati ordinari collocati fuori ruolo nel senso di limitarne l'impiego a non più di 50 unità complessive di cui 30 per le destinazioni di Ministero della giustizia, l'Ispettorato generale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati, gli altri Ministeri, le Autorità indipendenti, le Commissioni parlamentari, gli Organismi internazionali, la Scuola superiore della Magistratura. Stabilire tassativamente che tale limite sia inderogabile.