All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere in ogni caso che presso gli uffici legislativi del Ministero della giustizia la quota di magistrati non possa superare il 30 per cento del personale in essi impiegato.