All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) prevedere che ai fini delle progressioni di carriera dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non venga computata una quota pari a un terzo degli anni complessivamente trascorsi in collocamento fuori ruolo.