All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.