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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.31.4.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2022  [ apri ]
0.31.4.2.

  All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale centrale provvede a sorteggiare una rosa di candidati tra tutti i magistrati che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2 e che, entro il termine di cinque giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. La rosa, nell'ambito della quale sono eletti i componenti ai sensi degli articoli 25, 26 e 27, deve comprendere almeno 12 candidati per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), 30 candidati per i collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), 48 candidati per i collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c). L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale sia rispettato il rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione. In presenza di gravi motivi, ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. L'ufficio elettorale provvede alle operazioni di cui al presente comma in seduta pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   sopprimere i commi 4 e 5;

   al comma 6 sostituire le parole: 4 e 5 con la seguente: precedenti.

em. 31.4.