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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.31.4.15. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2022  [ apri ]
0.31.4.15.

  All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: devono essere presentate fino alla fine del comma con le seguenti: l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 2-bis, e che non siano collocati fuori ruolo, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), articolo 23, comma 2, lettera b), e articolo 23, comma 2, lettere c) e d) . Entro i successivi cinque giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un numero pari al quintuplo dei magistrati eleggibili in ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, di cui i primi due terzi costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, si procede secondo le modalità di cui al comma 5.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5:

    1) sostituire il primo periodo con il seguente: . Espletate le procedure di cui al comma 3, quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, entro tre giorni procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio.

    2) al secondo periodo, sopprimere le parole: sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e;

    3) al terzo periodo, sopprimere le parole: per raggiungere il numero minimo di sei o;

    4) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: del primo periodo o;

   al comma 6, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: commi 3 e 5.

em. 31.4.