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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.31.4.12. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2022  [ apri ]
0.31.4.12.

  All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di sei elenchi separati contenenti, rispettivamente:

    a) un elenco dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

    b) due elenchi, uno per ciascuno dei collegi, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

    c) quattro elenchi, ciascuno per ogni singolo collegio, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

    d) Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi.

  3-bis. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dall'elenco dei candidati dai singoli elenchi: dall'elenco di cui al comma 3, numero 1) quindici magistrati, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei due elenchi di cui comma 3, numero 2) diciotto magistrati di cui i primi dodici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti sei l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei quattro elenchi di cui al comma 3, numero 3) ventiquattro magistrati di cui i primi sedici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti otto l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   sopprimere il comma 5;

   al comma 6 sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con il seguente: di cui al comma 4;

   sopprimere il comma 7.

em. 31.4.