All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Esaurite le attività di cui al comma 4, l'ufficio elettorale centrale provvede a sorteggiare una rosa di candidati tra i magistrati che hanno presentato la candidatura. La rosa, nell'ambito della quale sono eletti i componenti ai sensi degli articoli 25, 26 e 27, deve comprendere almeno 6 candidati per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), 16 candidati per i collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), 40 candidati per i collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c). L'ufficio elettorale provvede alle operazioni di cui al presente comma in seduta pubblica.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 6, dopo le parole: commi 4 inserire le seguenti: , 4-bis.