All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 3), dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) i magistrati ricollocati in ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai magistrati, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale e che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato.».