All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, sostituire il numero 2), con il seguente:
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fra tutti i magistrati che hanno diritto di voto vengono sorteggiati sessanta tra i magistrati che esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici di merito, ventiquattro tra i magistrati che esercitano funzioni inquirenti presso gli uffici di merito e dodici fra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Fra i candidati sorteggiati verranno eletti i sedici componenti del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le modalità previste dall'articolo 23»;
Conseguentemente, al medesimo comma 1, numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno otto anni di servizio e ottenuto il riconoscimento della seconda valutazione di professionalità».