All'emendamento 30.11 del Governo, comma 1, numero 3), lettera c), dopo il capoverso e-bis) aggiungere i seguenti:
e-ter) magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo;
e-quater) magistrati che non abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità.