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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.3.34.40. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.3.34.40.
irricevibile

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole: e di assistere con le seguenti: e di votare sulle.

  Conseguentemente dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

   a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia così composto:

    1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

   a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia abrogato.

em. 3.34.