All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, al comma 2, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre e aggiungere in fine le seguenti parole: , unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale superiore delle acque pubbliche ad all'Ufficio del massimario.
Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 23:
al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;
al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed all'Ufficio del massimario;
al comma 2 sopprimere la lettera d);
sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. I collegi di cui al comma 2, lettere b) e c), sono composti da uffici giudiziari, di dimensioni tendenzialmente omogenee, e sono estratti a sorte e adottati con decreto del Ministro della giustizia emanato entro il termine di cui all'articolo 25, comma 7-bis. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono individuati mediante la seguente procedura:
a) formazione di 6 maxi gruppi corrispondenti ai distretti delle seguenti corti di appello: 1 Milano, 2 Torino, 3 Roma, 4 Napoli, 5 Palermo, 6 Catania;
b) smembramento degli ulteriori distretti di corte d'appello per uffici giudiziari che li compongono;
c) raggruppamento degli uffici giudiziari di cui alla lettera b) ordinati in via decrescente per dimensioni di pianta organica;
d) ulteriore suddivisione degli uffici di cui alla lettera b) in altri 4 mini gruppi contenenti: 1) gli uffici giudiziari metropolitani composti da 100 unità di personale di magistratura in su, 2) gli uffici giudiziari grandi composti da 50 a 99 unità, 3) gli uffici giudiziari medio grandi composti da 21 a 49 unità, 4) gli uffici giudiziari piccoli composti da 9 a 20 unità;
e) per ciascuno dei maxi gruppi di cui alla lettera a) estrazione da ciascuno dei 4 mini gruppi di cui alla lettera d) di un ufficio giudiziario e abbinamento al maxi gruppo fino alla composizione di complessivi 6 collegi elettorali territoriali.
3-bis. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. I magistrati eleggibili non possono candidarsi nel collegio elettorale all'interno del quale è presente l'ufficio giudiziario dove esercitano le funzioni giudiziarie. Il limite si estende all'intero territorio regionale ove è posto il distretto o i distretti giudiziari che comprende l'ufficio giudiziario di appartenenza; i magistrati appartenenti agli uffici di cui al comma 2 lettera a) possono candidarsi nei relativi collegi.