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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.29.21.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2022  [ apri ]
0.29.21.2.

  All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. L'elezione si effettua: a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; b) in trentadue collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) in trentadue collegi territoriali, per tredici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, sostituire le parole da: tenendo conto dell'esigenza fino alla fine del comma, con le seguenti: . Nella determinazione territoriale dei collegi, l'accorpamento, anche solo parziale, di più distretti di corte d'appello è effettuato in continuità territoriale e i magistrati del singolo distretto di corte d'appello sono inclusi nel medesimo collegio salvo che, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, risulti necessario sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma. Le composizioni territoriali dei collegi di cui alla lettera b) e alla lettera c) del comma 2 possono coincidere per non oltre la metà della loro estensione.

em. 29.21.