All'emendamento 28.5 del Governo, al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Non sono comunque eleggibili coloro che hanno ricoperto la carica di deputato, senatore, Ministro, sottosegretario, presidente della giunta regionale, consigliere regionale, sottosegretario regionale, assessore regionale, presidente delle province autonome di Trento e Bolzano o di consigliere provinciale delle medesime province autonome, di sindaco, di consigliere comunale e di assessore comunale, prima che siano passati cinque anni dalla cessazione del mandato.