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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.28.5.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.28.5.1.
irricevibile

  All'emendamento 28.5 del Governo, sostituire l'articolo 28 con il seguente:

Art. 28.
(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

  1. L'individuazione dei dieci componenti eletti dal Parlamento del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione alla quale partecipano i cinquanta candidati sorteggiati tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati aventi quindici anni di esercizio professionale, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e che abbiano espresso il proprio consenso all'elezione.
  2. Per l'elezione dei componenti eletti dal Parlamento, il Presidente della Camera dei deputati provvede, sessanta giorni prima dell'elezione, al sorteggio di cinquanta candidati e dodici riserve. In caso di rinunce tali da non consentire l'individuazione dei cinquanta candidati tra i sorteggiati, si procede a nuovi sorteggi, sino al raggiungimento del numero minimo necessario.
  3. L'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte del Parlamento avviene in seduta comune delle due Camere a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.
  4. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista dal comma 3.
  5. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

em. 28.5.