All'emendamento 27.4 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 27-bis, dopo tale articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 27-ter.
1. All'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«I componenti della commissione di scrutinio vengono individuati tramite sorteggio tra tutti i magistrati assegnati da almeno due anni.».