stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.21.6.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.21.6.3.
irricevibile

  All'emendamento 21.6 del Governo, sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare nominati ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
  2. Le commissioni sono formate all'inizio della consiliatura e per l'intero quadriennio sulla base delle tabelle numeriche – una per ogni anno – redatte tramite l'assegnazione a sorteggio di un numero a ciascun componente. Si procede, tramite scambi con componenti sorteggiati tra quelli idonei, alle successive correzioni che risultano necessarie, al fine di rispettare le incompatibilità eventualmente risultanti a seguito del sorteggio dei componenti della commissione disciplinare.
  3. Anche le presidenze delle commissioni sono sorteggiate, sulla base del principio che a uno stesso componente non sia assegnata una seconda presidenza fino a quando la stessa non sia stata assegnata a tutti i componenti e che la medesima presidenza non sia assegnata una seconda volta al medesimo componente.

em. 21.6.