All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) prevedere una riduzione della durata delle funzioni direttive e semidirettive, modificando l'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e in particolare stabilendo che le stesse abbiano natura temporanea e siano conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, secondo le modalità già stabilite, per una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori due anni;.