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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.19.10.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.19.10.4.
irricevibile

  All'emendamento 19.10 del Governo, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizione temporanee in materia di collocamento a riposo dei magistrati per raggiunti limiti di età)

   1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge e di contenere il numero di vacanze in organico e di contribuire a ridurre l'arretrato, l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età è aumentata di due anni, a richiesta degli interessati, per i magistrati ordinari che siano in servizio alla data del 1 marzo 2022.
   2. L'aumento di due anni dell'età di collocamento a riposo non si applica ai magistrati che nella medesima data rivestano gli incarichi direttivi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.
   3. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo prevista dal primo comma possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi dei loro uffici, anche in sezioni o settori diversi da quelle in cui prestano servizio al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.
   4. le disposizioni di cui al primo comma cessano di avere efficacia dalla data del 31 dicembre 2025».

em. 19.10.