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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.19.10.31. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.19.10.31.
irricevibile

  All'emendamento 19.10 del Governo, parte relativa all'articolo 19, sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Art. 19.
(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi di governo non elettivi)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

em. 19.10.