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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.19.10.21. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2022  [ apri ]
0.19.10.21.

  All'emendamento 19.10 del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non eletti che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, ovvero sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I magistrati di cui al comma 2, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione dell'incarico, su loro richiesta, sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino a un massimo di anni cinque di servizio, compatibili in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

em. 19.10.