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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.16.11.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.16.11.6.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole da: sono collocati in posizione di fuori ruolo fino alla fine del comma con le seguenti: qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale.
  1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati ricollocati nei ruoli di cui al presente articolo. Il regolamento disciplina le modalità del predetto inquadramento, prevedendo la collocazione funzionale dei magistrati all'interno dell'amministrazione in cui sono ricollocati e il relativo trattamento economico.
  1-quater. L'inquadramento giuridico ed economico dei magistrati ricollocati prevede l'assegnazione nei ruoli amministrativi dirigenziali non generali delle amministrazioni di destinazione e, se superiore a quello previsto dal nuovo inquadramento, la conservazione, senza soluzione di continuità, del trattamento economico annuo lordo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa. Il predetto trattamento economico è determinato limitatamente alle voci fisse e continuative, con esclusione delle voci correlate allo svolgimento della funzione magistratuale, mediante il riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile con gli eventuali miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

  Conseguentemente sopprimere la parte conseguenziale.

em. 16.11.