All'emendamento 10.24, parte conseguenziale, relativa all'Art. 10-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».