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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.10.24.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.10.24.7.
irricevibile

  All'emendamento 10.24, sostituire la parte principale con la seguente:

   la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti» sono soppresse.

   Nella parte conseguenziale, prima del capoverso Art. 10-bis, aggiungere i seguenti:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono soppresse;

    2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;

    3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

   sostituire il comma 2 con i seguenti:

   «2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura” sono soppresse.
   2-bis. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.
   2-ter. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa” sono soppresse.
   2-quater. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Separazione delle funzioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

   b) prevedere che le commissioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11 comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni.

   c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante.

em. 10.24.