All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ove il procuratore della Repubblica o il procuratore aggiunto o il magistrato a ciò delegato ritengano di non potere apporre l'assenso di cui al precedente comma 2, formulano con provvedimento scritto i loro rilievi. Il provvedimento di diniego dell'assenso è allegato alla richiesta cautelare personale o reale e, con essa, è trasmesso al giudice competente a decidere. Gli elementi e i rilievi espressi nel provvedimento di diniego dell'assenso dovranno costituire oggetto di specifica valutazione ed esplicita motivazione da parte del giudice che accolga la richiesta.».