All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), capoverso Art. 10-bis, comma 1, capoverso 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le misure organizzative, al fine di garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, basate su criteri di priorità trasparenti e predeterminati al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili;.