All'emendamento 1.26 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo l'esclusione della possibilità per i magistrati di ricoprire incarichi in posizione di fuori ruolo dall'organico della magistratura, salvo quanto previsto dagli articoli da 12 a 18.