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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.13. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
4.13.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: possa organizzare con la seguente: organizzi.

  Conseguentemente:

  1) al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: del presente comma aggiungere le seguenti: oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
  2) al medesimo comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale, sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

  3) al medesimo comma 1, lettera d), dopo le parole: diritto del lavoro aggiungere le seguenti: , diritto della crisi e dell'insolvenza;
  4) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;

   b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario può essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

   d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

   e) prevedere che il magistrato, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

   f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

   g) stabilire che i magistrati ordinari non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente i dieci anni, ferme le deroghe già previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

   h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo, stabilendo tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

   i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

Il Governo