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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
38.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

  1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della legge 24 marzo 1958, n. 195, può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
  3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.

Il Governo