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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
22.4.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).»;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

  1) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio.»;

  2) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità o impedimento assoluto. Il Presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.».

  3) sopprimere la lettera e).

Il Governo