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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
21.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

  1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio superiore, ogni due anni, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».

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