Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«1-bis. All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza».