All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre una procedura formale, chiara e univoca, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;
b) prevede che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.