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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.9.43.28. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.9.43.28.
irricevibile

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Il soggetto che ha presentato denunzia o esposto a carico del magistrato ha facoltà di conoscere l'esito delle indagini compiute dai titolari dell'azione disciplinare, tenuti a esitare la richiesta entro il termine di ogni trenta dalla ricezione».

em. 9.43.